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Tobin Tax (0,05%)_la versione praticamente definitiva

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plinor

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Tobin Tax (0,05%)_la versione praticamente definitiva

Messaggio16/10/2012, 16:11

Vi pubblico quanto ho appena letto in internet.

Sul Sole 24 ore si parla di TT allo 0,05% sui derivati. Tale cifra è indicata sulla legge di stabilità 2013.

Legge di stabilità 2013: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri_Disegno di legge approvato dal Cdm il 09.10.2012


18. La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

19. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

20. L'imposta di cui ai commi 18 e 19 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 18 e 19 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 18 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 19, concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri della Unione Europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 18 e 19.

riporto dunque articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d). (Comma così sostituito dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


visto che si rimanda al comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), e al comma 1-bis, lettera d), vi riporto il testo di questi articoli:


comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini. (Comma così sostituito dall’art. 1 del DLgs 164-2007)

comma 1-bis, lettera d
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 164-2007)
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burro682

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Re: Tobin Tax (0,05%)_la versione praticamente definitiva

Messaggio16/10/2012, 16:41

In passato il disegno di legge della finaziaria (ora si chiama legge di stabilità) subiva delle profonde modifiche nel suo cammino parlamentare, e quini non possiamo escludere che accada anche in questa occasione.

Ritengo che, se si vogliono evitare fughe di capitali e di operatori, si deve adottare una TT il più possibile omogenea a livello internazionale (quanto meno a livello UE).
Se si dovesse arrivare ad una formulazione della TT simile a quella francese (se ricordo bene non viene applicata all'intraday ed ha una aliquota dello 0,01%) potrebbe essere anche accettabile.

Alcuni anni fa (mi sembra due anni fa) ci fu un tentativo di introdurre la TT, anche in quell'occasione con la legge di stabilità; poi, prima dell'approvazione da parte del parlamento, la norma venne tolta.

E' pur vero che attualmente c'è una maggiore "caccia alle streghe" nei confronti della finanza (come se fosse la finanza la causa di tutti i problemi), tuttavia penso che la TT verrà ammorbidita, se non altro per evitare che l'industria del trading on line italiana (con le relative commissioni bancarie, ecc.) chiuda i battenti nel giro di pochi mesi.

burro

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